STATUTO dell’ Associazione
UN.A. Toscana
Art. 1 Costituzione
Nello spirito della Costituzione della Repubblica e in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione denominata “Un.A. UNione Agenzie formative a cui aderiscono i titolari di agenzie formative accreditate della Toscana facenti capo a imprenditori privati.
L’Associazione UN.A. si intende costituita ai sensi del Libro I, Titolo II, Capo III del Codice Civile per le associazioni non riconosciute, pertanto essa è regolata dagli accordi tra gli Associati.
Art. 2 Sede
L’Associazione ha sede in Firenze, Piazza S.Ambrogio (ang. Via Pilastri) presso Oratorio S. Michele alla Pace e può istituire sedi territoriali in altre località.
Art. 3 Scopo
L’Associazione ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi degli associati, essere strumento di iniziativa degli stessi per contribuire al miglioramento qualitativo della formazione professionale.
Le attività che l’Associazione si propone di svolgere in attuazione degli scopi generali sono volte a ottenere:
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informazione preventiva e interlocuzione con la Regione Toscana e le Amministrazioni provinciali e tutte le istituzioni di volta in volta interessate, prima che i provvedimenti divengano definitivi, sulle statuizioni e le modifiche normative che riguardano le agenzie formative e dell’orientamento, come le condizioni di accreditamento, il sistema regionale delle competenze, la programmazione delle attività e le norme di gestione sui bandi e sugli appalti;
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preventiva e adeguata informazione alle agenzie sulle iniziative assunte dalle amministrazioni di gestione del FSE,
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continuità nel tempo delle attività messe a bando o appalto dagli enti preposti in modo da consentire la programmazione e la diversificazione dell’attività delle agenzie, assicurando l’ammortamento degli investimenti e l’occupazione dei dipendenti delle agenzie;
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adeguato riconoscimento nei bandi delle spese di gestione e di mantenimento delle condizioni di accreditamento;
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tempi stretti e certezza nell’erogazione di anticipi, pagamenti periodici e saldi e, in difetto, il riconoscimento degli oneri finanziari a norma di legge;
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sistemi di selezione e valutazione degli interventi trasparenti e basati su criteri di qualità degli operatori e delle proposte progettuali;
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l’applicazione dei principi di libera concorrenza, sussidiarietà e pari opportunità in tutte le procedure e attività promosse dagli enti a ciò preposti;
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effettiva equità e trasparenza per tutte le agenzie formative comunque rappresentate nell’accesso all’informazione e nei processi di programmazione delle attività e di selezione degli operatori preposti alle varie fasi dell’intera filiera del sistema di istruzione, formazione, orientamento, lavoro e ricerca.
L’associazione si propone inoltre di:
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contribuire con la propria esperienza alle procedure concertate di programmazione, di individuazione dei fabbisogni e delle strategie di intervento sul mercato del lavoro;
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assicurare il sistema di separazione delle funzioni di progettazione e attuazione da quelle di controllo, nel rispetto del principio di autonomia e indipendenza delle agenzie formative, traguardando la qualità dei processi e dei risultati nell’interesse dell’utenza e del sistema lavoro senza condizionamenti politici o di altri soggetti
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offrire consulenza legale agli associati per le controversie tra questi e gli enti finanziatori che riguardino questioni di interesse per l’intera categoria;
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favorire la circolazione e lo scambio di informazioni fra agenzie iscritte, anche mediante mezzi informatici;
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mantenere rapporti con associazioni similari, italiane ed estere, promuovendo ogni possibile forma di collaborazione.
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realizzare o promuovere studi, ricerche e pubblicazioni che possono interessare le agenzie associate;
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contribuire a un equo sviluppo dei rapporti attraverso il riconoscimento del valore della rappresentatività sindacale e datoriale nelle contrattazioni di lavoro;
Tale elencazione non è esaustiva delle attività che l’associazione potrà svolgere in ordine alle proprie finalità.
L’Associazione non perseguirà alcuna finalità di lucro, né in concorrenza con i propri associati, favorirà la solidarietà e la collaborazione tra gli stessi, promuovendo eventualmente la gestione associata di servizi.
Art. 4 Collaborazioni
Per svolgere le attività di cui all’articolo 3, l’Associazione potrà avvalersi, oltre che della professionalità dei suoi membri, di altri esperti e collaboratori.
Art. 5 Patrimonio Associativo:
Il Patrimonio Associativo è indivisibile ed è costituito:
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dal fondo di riserva;
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da beni mobili ed immobili che provengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da donazioni elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche;
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dagli avanzi netti di gestione;
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dai conferimenti, di denaro o di beni e/o diritti effettuati dai fondatori, all’atto della sua costituzione e dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
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dai proventi derivanti dal suo patrimonio;
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dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
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dalle quote associative annuali.
Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all’Associazione.
La quota di adesione versata in qualunque tempo si intende come quota annuale di iscrizione per il primo anno di partecipazione.
L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto della ammissione e al versamento della quota annua. E’ comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. Le quote e i versamenti sono a fondo perduto e non sono quindi ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione; i versamenti non creano maggiori diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Al termine di ogni esercizio i soci, successivamente all’approvazione del rendiconto annuale, ripianeranno le eventuali perdite.
Art. 6 I Soci
II numero degli Associati è illimitato; all’Associazione possono aderire come SOCI ORDINARI le agenzie della formazione e dell’orientamento accreditate presso la Regione Toscana in base alla normativa vigente, che facciano capo a imprenditori privati; l’eventuale partecipazione pubblica o di parti sociali alla compagine sociale deve essere minoritaria e comunque non coinvolta nella gestione. Gli altri attori del sistema della formazione possono aderire come SOCI SOSTENITORI in ordine ai principi dello statuto. Restano escluse per tali soci tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta da parte dell’Associazione.
Le agenzie associate sono rappresentate, per quanto riguarda l’elettorato attivo e passivo, dai legali rappresentanti o dai loro collaboratori delegati con mandato permanente.
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L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione alla Associazione comporta per ogni Agenzia associata il diritto di un (1) voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, per l’approvazione delle linee di indirizzo programmatiche, del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo; una stessa agenzia con più sedi accreditate in territori diversi può presentare domanda di iscrizione per ciascuna di esse per garantire la rappresentatività territoriale, fermo restando che l’insieme sarà rappresentato in assemblea da un solo voto e dal pagamento di un’unica quota per la sede principale;
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Hanno la qualifica di socio Fondatore le agenzie che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione e alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa.
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Sono soci dell’Associazione coloro che intendono contribuire alle sue finalità e vi aderiscono nel corso della sua esistenza.
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La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in ordine ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente e a pieno titolo alla vita dell’Associazione.
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Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Presidente che la sottopone alla deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo. La domanda deve recare la dichiarazione da parte dell’aderente di condivisione delle finalità che la Associazione si propone e l’impegno ad approvare ed osservare Statuto e Regolamenti;
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Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda ntro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicare la motivazione di detto diniego; gli aspiranti soci a cui è respinta l’iscrizione possono ricorrere al Collegio dei Probiviri;
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Gli associati si impegnano a non servirsi dell’Associazione per fini strettamente personali o in danno agli altri associati, a mantenere un comportamento che, nel rispetto della libera concorrenza, sia improntato a rispetto e correttezza, soprattutto nel caso che sorgano contrasti;
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Gli associati, in qualsiasi circostanza, hanno facoltà di dichiarare l’appartenenza all’Associazione e potranno utilizzarne eventualmente il logo alle condizioni stabilite con regolamento;
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La qualifica di socio ed il conseguente diritto alla partecipazione alle cariche sociali si perde per dimissioni o per esclusione.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dalla fine dell’anno sociale nel corso del quale è stata notificata all’Associazione la volontà di recesso.
L’esclusione può essere deliberata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta per gravi motivi, cioè qualora l’associato metta in atto comportamenti contrari al perseguimento dei fini sociali o allo Statuto, nonché per motivi di indegnità morale o per condanne per reati che offendano la pubblica morale o che compromettano la salvaguardia e la tutela delle istituzioni democratiche. L’esclusione ha effetto dal giorno della delibera consiliare di esclusione, la quale deve essere comunicata all’interessato al mezzo del servizio postale e deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che il socio escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire al Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. In ogni caso, nelle more della decisione del Collegio dei Probiviri sul ricorso del socio, questi, qualunque sia la sua carica, non può partecipare a riunioni o votazioni dell’Associazione, restando temporaneamente sospeso dalle eventuali cariche ricoperte.
Nel caso di provvedimenti dell’autorità giudiziaria contro soci e/o amministratori per ipotesi di reato rilevanti per l’immagine e la funzionalità dell’Associazione, gli stessi, in attesa di giudizio, sono temporaneamente sospesi dall’associazione e dalle cariche, su delibera del Consiglio Direttivo.
Gli associati che risultino morosi nel pagamento della quota associativa annuale rimangono soci dell’associazione, sospesi però dalla vita attiva in tutte le sue manifestazioni, compresi elettorato attivo e passivo; il successivo pagamento di tutte le quote arretrate riammette immediatamente alla piena vita associativa.
Art . 7 Organi dell’Associazione
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Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario.
Gli organi hanno durata triennale e sono rinnovati contestualmente.
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L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art . 8 L’Assemblea
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L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
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L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno.
Essa inoltre:
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provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e può decidere la costituzione ed elezione del Collegio dei Sindaci Revisori;
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delibera sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
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delibera sulle modifiche del presente Statuto;
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delibera sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
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delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
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L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.
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La convocazione è fatta mediante il servizio postale ordinario o prioritario o se ritenuto necessario da lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatta pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Libro Soci), contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedita a tutti i soci all’indirizzo risultante dal libro dei soci, almeno venti giorni prima dell’adunanza in modo tale da garantirne l’arrivo in tempo congruo al domicilio dei soci.
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In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non potrà svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
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Ogni Agenzia aderente all’Associazione, in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto a un voto, esercitabile direttamente dal legale rappresentante o dal suo delegato permanente: in caso di assenza non è ammessa la delega.
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Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione non influisce sul computo dei voti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
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Per le deliberazioni di modifica del presente Statuto come per le deliberazioni in ordine allo scioglimento della Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di una maggioranza qualificata, come prescritto nel presente statuto, sia in prima che in seconda convocazione.
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L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in caso di assenza dal Vice Presidente; in loro mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all’Associazione.
Art . 9 Il Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo promuove e controlla l’attività e la realizzazione delle finalità dell’Associazione nel rispetto delle indicazioni di indirizzo generale espresse dall’Assemblea dei soci; presiede all’organizzazione ed al funzionamento dell’Associazione, secondo le disposizioni del presente Statuto e del regolamento; esercita la cura, la responsabilità e la vigilanza su ogni iniziativa della quale l’Associazione si faccia promotore o sostenitore, nonché su ogni altro servizio o strumento informativo o divulgativo dello stesso;
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Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un massimo di 24 membri, dei quali un massimo di 12 membri in rispettiva rappresentanza dei coordinamenti costituiti nelle province e nei circondari della Toscana ai sensi dell’art. 13 e n. 12 eletti dall’Assemblea tenendo presente la rappresentanza dell’associazione sul territorio regionale, Tutti i componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti non oltre tre volte consecutive.
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Qualora per qualsiasi motivo vengano meno i due terzi dei consiglieri originariamente eletti, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e pertanto occorre far luogo anticipatamente alla sua rielezione ed a quella delle altre cariche. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso, sentito il parere vincolante del Presidente dell’Associazione, può far luogo alla cooptazione di un nuovo consigliere. Il consigliere cooptato dura in carica fino allo scadere di tutto il Consiglio.
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Ai membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente e gli altri organi, compete il solo rimborso delle spese sostenute, in ragione dell’incarico ricoperto, anche a mezzo di rimborsi forfettari purché adeguatamente documentate, secondo i parametri stabiliti dal regolamento.
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Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti compiti e funzioni:
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elegge al suo interno il Presidente e, su proposta dello stesso, nomina il Vice Presidente, il Segretario, la Giunta di presidenza ed il Comitato Tecnico Scientifico.
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esercita la potestà regolamentare sullo svolgimento delle attività dell’Associazione, normando in termini più specifici di quanto non previsto dal presente Statuto, in particolare, il regolamento elettorale, il funzionamento degli organi, i contenuti e le modalità di esercizio di funzioni ed incarichi, il contenuto e le modalità di accesso ai servizi dell’associazione;
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delibera in ordine alle domande di ammissione di nuovi soci, alle loro dimissioni ed eventuali espulsioni;
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delibera in ordine alle quote associative di ammissione e annuale;
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provvede ad emanare un regolamento interno o successivamente a modificarlo.
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Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, se costituito. La convocazione è fatta a tutti i componenti Consiliari, per mezzo del servizio telegrafico e/o postale con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, e contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, l’ordine del giorno, almeno otto giorni prima dell’adunanza stessa.
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Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza della suddetta formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri.
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Il numero minimo di presenze necessarie per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è pari a un terzo degli aventi diritto.
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Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in mancanza di quest’ultimo, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
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Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione non ha effetti sul voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art . 10 Il Presidente
L’Associazione è retta ed amministrata dal Presidente che è eletto, a maggioranza degli aventi diritto, dal Consiglio Direttivo e che esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a eccezione di quelli riservati ad altri organi dell’Associazione dalla Legge o dallo Statuto. Il Presidente ha la cura, la responsabilità e la vigilanza dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’Associazione.
L’incarico di Presidente ha la stessa durata triennale del Consiglio Direttivo e può essere rinnovato per massimo tre mandati; viene comunque rinnovato al rinnovo del Consiglio Direttivo. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza legale dell’Associazione stessa nei confronti dei terzi, della Pubblica Amministrazione e dei privati, anche in giudizio. Inoltre, in via esemplificativa, nei confronti dei terzi e previa autorizzazione del Consiglio data di volta in volta, il Presidente può:
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realizzare compravendite di beni immobili e di qualsiasi altro tipo di beni;
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stipulare e risolvere contratti di lavoro e di qualsiasi altra natura;
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ricevere e pagare somme di denaro;
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concedere garanzie e fideiussioni;
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aprire e gestire conti correnti anche allo scoperto presso banche e uffici postali;
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sottoscrivere e negoziare effetti bancari;
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concordare prestiti;
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attribuire mediante procura la rappresentanza dell’Associazione anche a soci ordinari che non siano membri del Consiglio attraverso il loro rappresentante legale o delegato per l’Associazione stessa;
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esercitare le azioni giudiziarie a tutela degli interessi dell’Associazione che siano eventualmente necessarie.
In caso di urgenza, il Presidente può agire con immediatezza sottoponendo l’atto al Consiglio entro 15 giorni e richiedendo e la ratifica.
Al Presidente dell’Associazione competono gli atti di gestione e amministrazione sia ordinaria, sia straordinaria. In quest’ultimo caso, che è collegato a situazioni di particolare necessità ed urgenza, il Presidente è tenuto comunque a convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente, ai fini del migliore e più efficace adempimento delle sue funzioni e il più agevole perseguimento degli scopi statutari, si avvale della collaborazione e provvede alla nomina, all’interno del Consiglio Direttivo, del:
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Vice Presidente;
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Segretario.
Promuove, inoltre, la organizzazione e si avvale della collaborazione di un Ufficio di Presidenza di cui propone la nomina al Consiglio Direttivo.
Le nomine per gli incarichi di Vice Presidente e Segretario, nonché dei componenti della Giunta di Presidenza sono, dal Presidente, corredate di specifiche informazioni circa i contenuti delle relative funzioni da svolgere.
Il Presidente convoca e presiede l’ Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni coadiuvato dalla Giunta di Presidenza, vigila sul buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica e garantisce l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto consuntivo e dello stato patrimoniale da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e quindi all’Assemblea.
Il Presidente nomina, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo, i membri del Comitato Tecnico Scientifico che costituisce l’organo consultivo a carattere scientifico e tecnico dell’Associazione. I compiti del Comitato scientifico sono di valutare e proporre attività, piattaforme e programmi operativi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.
La Giunta di Presidenza coadiuva il Presidente nella gestione dell’Associazione: i membri sono nominati dal Comitato Direttivo, su designazione del Presidente, tra i soci ordinari. Essendo l’incarico di componente della Giunta a carattere fiduciario, il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo la revoca dell’incarico.
Il Comitato Scientifico è composto da personalità di chiara professionalità anche esterne all’Associazione, ed è presieduto da un Presidente. La durata e la composizione del Comitato Scientifico possono variare a seconda delle attività specifiche nelle quali è impegnata l’Associazione, salvo specifiche indicazioni e delibere in proposito da parte dell’ Assemblea. In favore dei membri del Comitato Tecnico Scientifico può essere deliberato dal Consiglio Direttivo un “gettone di presenza” per le riunioni dell’organo.
Il Presidente, qualora lo ritenga utile e opportuno, in concerto con il Consiglio Direttivo promuove la organizzazione, avente carattere temporaneo, di specifici Dipartimenti, Osservatori, Consulte su tematiche precise che afferiscono alle attività dell’ Associazione; ne nomina i relativi componenti, che possono essere soci dell’Associazione o esperti esterni, ne definisce le modalità ed i termini di funzionamento. Per i relativi atti il Presidente è tenuto ad acquisire il parere vincolante del Consiglio Direttivo. Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo l’eventuale nomina di un Direttore dell’Associazione.
Art .11 Il Collegio dei Probiviri
Nel corso della prima riunione successiva alla sua elezione, il Consiglio Direttivo designa un “Collegio dei Probiviri” formato da tre soci che non ricoprano da almeno tre anni cariche sociali e siano iscritti all’associazione da almeno cinque anni ininterrottamente. Per il primo triennio di vita dell’Associazione si deroga dal termine minimo di iscrizione, comunque i Probiviri non potranno ricoprire altre cariche sociali. Al Collegio dei Probiviri ha il diritto di rivolgersi, anche attraverso uno solo dei suoi membri, ogni socio in caso di violazione delle regole associative oppure in caso di controversia con altri soci o con gli organi sociali. Al Collegio può rivolgersi l’aspirante socio la cui iscrizione sia stata respinta e il socio che fosse escluso dall’Associazione ai sensi dell’art.6.
Le deliberazioni del Collegio sono prese all’unanimità e sono vincolanti per i soci interessati e per tutti gli organi sociali. Al collegio dei probiviri spetta unicamente un rimborso spese secondo parametri stabiliti dal regolamento.
Art .12 Il Collegio dei Sindaci Revisori
L’Assemblea dei soci, sulla base dell’entità del bilancio, può decidere la costituzione ed eleggere, contestualmente al Consiglio Direttivo, un Collegio dei Revisori formato da tre membri che durano in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili una sola volta. Possono essere eletti soltanto tra i soci che abbiano competenze in ambito amministrativo ed economico; la carica è incompatibile con quella di ogni altro organismo sociale. I Revisori vigilano sull’Amministrazione dell’Associazione ed esprimono parere sul rendiconto annuale e sullo stato patrimoniale da presentare all’Assemblea; i revisori sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Al collegio dei Sindaci Revisori spetta unicamente un rimborso spese secondo parametri stabiliti dal regolamento.
Art. 13 Coordinamenti territoriali
L’Associazione è unitaria e rappresentata sul territorio dai coordinamenti provinciali o circondariali, che svolgono attività per la partecipazione dei soci e di rappresentanza, su delega del Presidente, nei confronti degli interlocutori territoriali. Le Agenzie aventi sede sul territorio eleggono un coordinatore che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo regionale e che può essere coadiuvato da membri del coordinamento, dallo stesso designati, in numero ritenuto congruo. Il coordinamento territoriale ha durata triennale ed è rinnovato assieme agli altri organi dell’associazione.
Art 14 Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, della Giunta di Presidenza, del Collegio dei Probiviri.
I libri dell’Associazione sono conservati presso la sede dell’Associazione e sono visibili e consultabili da parte di qualunque socio ne faccia richiesta.
Art 15 Rendiconto Consuntivo
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto consuntivo.
Entro il 30 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo è convocato per l’approvazione della proposta di Rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e dello stato patrimoniale, predisposti dal Presidente e corredati del parere del Collegio dei revisori, se costituito, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci devono restare depositati nella sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiamo motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 16 Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art . 17 Scioglimento
La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno tre quarti (3/4) degli Associati presenti all’Assemblea, la cui la validità è data dalla partecipazione del 50 % (cinquanta per cento) del corpo sociale. In caso di scioglimento l’Assemblea delibera anche sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno e più scopi stabiliti dal presente Statuto.
Art . 18 Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile ed, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.
Art . 19 Modifiche dello Statuto
Le modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, vengono sottoposte all’Assemblea che può approvarle con una maggioranza di almeno tre quarti (3/4) degli Associati presenti e con la partecipazione alla votazione di almeno la metà dei soci in regola con la quota associativa.
Art . 20 Commissione Elettorale
Per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo, il consiglio uscente nomina una commissione elettorale composta da tre soci che non saranno eleggibili. Alla Commissione elettorale compete l’organizzazione, la gestione e il controllo delle operazioni di voto nell’ambito dell’Assemblea triennale per il rinnovo degli organi, compresa la richiesta, la raccolta delle liste e la verifica che la scelta dei candidati inseriti nelle liste tenga conto della rappresentanza dell’associazione sul territorio regionale. Possono essere candidati i rappresentanti legali delle agenzie o i loro delegati permanenti. I candidati di ciascuna lista non possono superare il numero degli eleggibili; in caso di unica lista, i candidati possono superare il numero degli eleggibili. In ogni caso si possono esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi degli eleggibili, pena l’annullamento del voto di preferenza.
Art . 21 Disposizioni finali
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Art . 22 Disposizioni transitorie
In via transitoria, per il primo biennio e in previsione dell’ampliamento della rappresentatività dell’Associazione, i soci fondatori possono assicurare le attività dell’associazione, svolgendo le funzioni del Comitato Direttivo, nominando il Presidente e gli altri organi e sostenendo i relativi oneri. Al termine del periodo transitorio è convocata l’assemblea dei soci per procedere agli adempimenti a regime del presente Statuto. Si procede comunque alla costituzione dei coordinamenti territoriali, il cui rappresentante provvisorio è chiamato a far parte del Comitato Direttivo. La quota di adesione versata nel 2009 vale anche per il 2010, visto l’effettivo periodo di avvio della pienezza della vita associativa.
Firenze 09 Novembre 2009